TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA 
 
    Il giudice, dott. Marco Tornatore, 
    a scioglimento della riserva assunta all'udienza del  24  gennaio
2017, ha pronunciato la seguente  ordinanza  ai  sensi  dell'art.  23
della  legge  11  marzo  1953,  n.  87,  di  rimessione  alla   Corte
costituzionale, in riferimento all'art. 3 della  Costituzione,  della
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 639, comma 1,  del
codice penale nella parte in cui, sotto la  rubrica  «Deturpamento  e
imbrattamento di cose altrui» prevede che «Chiunque, fuori  dei  casi
preveduti dall'art. 635, deturpa o imbratta  cose  mobili  altrui  e'
punito, a querela della persona offesa, con  la  multa  fino  a  euro
103», anziche' la sanzione pecuniaria civile da  euro  cento  a  euro
ottomila, prevista dall'art. 4, comma 1 del  decreto  legislativo  n.
7/2016 nei confronti di colui che «distrugge, disperde,  deteriora  o
rende, in tutto o  in  parte,  inservibili  cose  mobili  o  immobili
altrui, al di fuori dei casi  di  cui  agli  articoli  635,  635-bis,
635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale». 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    La questione di legittimita' costituzionale e' rilevata d'ufficio
nel giudizio di appello avverso la sentenza  emessa  dal  Giudice  di
Pace di Aosta in data 29 aprile 2016,  n.  108,  nel  procedimento  a
carico di Daldossi Andrea, nato a Seriate (BG) il 28 settembre  1981,
residente in Torre Bordone (BG), via L. Da Vinci  n.  3,  e  Comuniac
Alice, nata a Novara il 9 maggio 1977, residente  in  Galliate  (NO),
v.le Beato Quagliotti n. 49, difesi entrambi dall'avv. Maria Giovanna
Fadda del foro di Novara, imputati «del reato di cui agli artt.  110,
81, 594,  639  c.p.,  perche'  in  concorso  tra  loro,  imbrattavano
l'autovettura di Amato Giorgio e ne offendevano l'onore ed il  decoro
con atti di carattere  dispregiativo,  quali  sputi  e  imbrattamenti
della  sua  autovettura.  In  particolare,  gli  imputati   sputavano
ripetutamente sul parabrezza dell'auto lasciando  evidenti  segni  di
saliva lungo il vetro,  appendevano  al  tergicristallo  del  lunotto
posteriore un assorbente igienico usato e  imbrattavano  di  sostanza
rossa, presumibilmente sangue, le maniglie delle portiere anteriori e
il vetro della portiera anteriore destra. Fatti commessi in Sarre  il
27 settembre 2009». Nel procedimento e' parte civile costituita Amato
Giorgio, nato ad Aosta il 20 gennaio 1966, ivi residente in via delle
Regioni n. 3, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Benini del  foro
di Ravenna. 
    Con la sentenza n. 108/16, emessa il 29 aprile 2016 e  depositata
il successivo 13 maggio 2016, il Giudice di Pace di Aosta assolveva i
due imputati dal reato di cui all'art. 594 c.p. perche' il fatto  non
era  piu'  previsto  dalla  legge  come   reato,   per   sopravvenuta
depenalizzazione  a  seguito  dell'entrata  in  vigore  del   decreto
legislativo n. 7/2016, e li condannava alla pena di euro 103 di multa
ciascuno in relazione al concorrente reato di cui all'art. 639, comma
1 c.p., oltre al pagamento in favore della costituita parte civile di
una provvisionale liquidata in euro 1.500. 
    Daldossi Andrea e Comuniac Alice proponevano appello  avverso  la
sentenza di primo grado, articolando tre motivi concernenti: 
        1. l'errore del primo giudice nell'avere pronunciato condanna
per un delitto procedibile a querela, pur in  assenza  della  querela
proposta dalla persona offesa nei confronti degli imputati; 
        2. l'erronea valutazione delle prove acquisite nel corso  del
giudizio di primo grado, che avrebbe condotto  all'ingiusta  condanna
dei due appellanti; 
        3.  l'eccessivita'  del   danno   liquidato   a   titolo   di
provvisionale, in rapporto alla  reale  entita'  degli  imbrattamenti
dell'autovettura. 
    Dopo la pronuncia della sentenza  di  condanna  di  primo  grado,
nella Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 2016, n. 25,  della  1ª  Serie
speciale, veniva pubblicata l'ordinanza del 26 aprile 2016 emessa dal
Tribunale di Milano (R.  Ord.  n.  120),  con  la  quale  il  giudice
remittente sollevava in riferimento all'art. 3 della Costituzione  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 639, comma 2  c.p.
nella parte in cui prevede che  se  il  fatto  e'  commesso  su  beni
immobili o su mezzi di trasporto  pubblici  o  privati,  si  applica,
anche quando non vi e' stata violenza alla persona o minaccia  ovvero
quando il fatto non e' stato commesso in occasione di  manifestazioni
che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del  delitto
previsto dall'art. 331 c.p., la pena della reclusione da  uno  a  sei
mesi o  della  multa  da  300  a  1.000  euro  anziche'  la  sanzione
pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila. 
    All'udienza del 24  gennaio  2017,  il  Giudice  monocratico  del
Tribunale di Aosta, in funzione di giudice di  appello,  rilevata  la
pendenza della citata questione di costituzionalita', si riservava di
sollevare d'ufficio autonoma questione di costituzionalita' dell'art.
639, comma 1 c.p. 
 
                       Considerato in diritto 
 
1. Sulla rilevanza della questione di legittimita' costituzionale nel
giudizio penale. 
    E'  rilevante  la  questione  della  legittimita'  costituzionale
dell'art. 639, comma 1 c.p. nel giudizio penale in corso, in  quanto,
ove la disposizione citata non  venisse  dichiarata  incostituzionale
per le ragioni che verranno esposte tra breve, il giudice di  appello
potrebbe essere tenuto a  confermare  la  sentenza  di  primo  grado,
proprio in relazione al reato della cui costituzionalita' il medesimo
giudice  di  appello  dubita,  con  conseguente  affermazione   della
responsabilita' penale e civile degli imputati. 
    La questione  non  puo'  essere  risolta  in  via  interpretativa
pronunciando una sentenza di assoluzione perche' il fatto non e' piu'
previsto dalla legge come reato. 
    Infatti,  in   assenza   di   una   disposizione   che   sancisca
l'abrogazione  espressa  dell'art.  639  c.p.,  non   e'   consentito
pervenire ugualmente all'abrogazione di tale norma argomentando sulla
base delle novita' legislative che hanno inciso sull'art. 635 c.p. 
    Neppure ricorrono i presupposti (incompatibilita'  tra  le  nuove
disposizioni e le precedenti o introduzione di una  nuova  legge  che
regoli l'intera materia gia' disciplinata dalla legge anteriore)  per
affermare che vi sia stata la tacita abrogazione dell'art. 639  c.p.,
quanto meno in relazione al comma 1. 
2. Sulla non manifesta infondatezza della questione  di  legittimita'
costituzionale. 
    Va premesso che la presente questione di costituzionalita'  segue
un percorso argomentativo analogo a quello proposto nella gia' citata
ordinanza emessa dal Tribunale di Milano in data 26  aprile  2016.  I
medesimi profili d'incostituzionalita' prospettati dal primo  giudice
remittente in relazione al reato di cui all'art. 639,  comma  2  c.p.
valgono, per le ragioni che verranno  esposte  tra  breve,  anche  in
rapporto alle previsioni dell'art. 639, comma 1 c.p.,  non  rilevanti
nel giudizio in corso dinanzi al Tribunale di Milano. 
    Tanto doverosamente premesso, si osserva che nel testo del codice
penale in vigore in epoca antecedente alle modifiche  introdotte  dal
decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7,  la  tutela  penale  della
proprieta', sotto il particolare aspetto della tutela dell'integrita'
della cosa nella sua sostanza o nella  sua  utilizzabilita'  rispetto
alle aggressioni provenienti da terzi, trovava  sede  negli  articoli
635 («danneggiamento») e 639 («deturpamento e imbrattamento  di  cose
altrui») c.p. 
    Il  quadro  normativo  originario   affidava   interamente   allo
strumento  penale  la   repressione   delle   condotte   direttamente
aggressive del patrimonio ed era  articolato  nelle  due  fattispecie
principali sopra indicate, poste in rapporto  di  sussidiarieta'  tra
loro,  ed  era  arricchito  da  un  nutrito  corredo  di  circostanze
aggravanti che scandivano in senso ascendente la progressiva risposta
sanzionatoria dell'ordinamento in presenza  di  aggressioni  reputate
dal legislatore di maggiore gravita'. 
    Il sistema poteva essere cosi' riassunto: 
        1. chi, senza esercitare violenza  alla  persona o  minaccia,
danneggiava  cose  mobili  o  immobili  altrui  era  punito  con   la
reclusione fino a un anno o con la multa fino a 309 euro  (art.  635,
comma 1); 
        2. chi, esercitando violenza o minaccia  alla  persona  o  in
presenza delle ulteriori circostanze  aggravanti  previste  dall'art.
635, comma 2 c.p., danneggiava cose  mobili  o  immobili  altrui  era
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (art. 635, comma 2); 
        3. chi, fuori dai casi previsti dall'art.  635,  deturpava  o
imbrattava cose mobili altrui era punito con la multa fino a 103 euro
(art. 639, comma 1); 
        4. chi, fuori dai casi previsti dall' art. 635,  deturpava  o
imbrattava beni immobili o mezzi di trasporto pubblici o privati  era
punito con la reclusione da uno a sei mesi o con la multa  da  300  a
1.000 euro (art. 639, comma 2). 
    L'art. 2, n. 1, lettera l), del decreto  legislativo  15  gennaio
2016, n. 7 («disposizioni  in  materia  di  abrogazione  di  reati  e
introduzione di illeciti con  sanzioni  pecuniarie  civili,  a  norma
dell'art. 2, comma  3,  della  legge  28  aprile  2014,  n.  67»)  ha
circoscritto la rilevanza penale della  condotta  di  chi  distrugge,
disperde, deteriora o rende, in tutto o in  parte,  inservibili  cose
mobili o immobili altrui ai  soli  casi  in  cui  tali  azioni  siano
alternativamente compiute: 
        1. con violenza alla persona o minaccia ovvero  in  occasione
di manifestazioni che si svolgono  in  luogo  pubblico  o  aperto  al
pubblico o del delitto previsto dall'art. 331 (nuovo art. 635,  comma
1); 
        2.  su  edifici  pubblici  o  destinati  a  uso  pubblico   o
all'esercizio di un culto o cose di  interesse  storico  o  artistico
ovunque siano ubicate o immobili compresi nel  perimetro  dei  centri
storici,  ovvero  immobili  i   cui   lavori   di   costruzione,   di
ristrutturazione, di recupero  o  di  risanamento  sono  in  corso  o
risultano  ultimati  o  altre  delle  cose  indicate  nel  numero  7)
dell'art. 625 (nuovo art. 635, comma 2, n. 1); 
        3. sulle opere destinate  all'irrigazione  (nuovo  art.  635,
comma 2, n. 2); 
        4. piantate di  viti,  di  alberi  o  arbusti  fruttiferi,  o
boschi,  selve o  foreste,  ovvero  vivai  forestali   destinati   al
rimboschimento (nuovo art. 635, comma 2, n. 3); 
        5. sulle attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire
o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive (nuovo  art.
635, comma 2, n. 4). 
    Nei  casi  non   ricadenti   nelle   previsioni   sopra   citate,
corrispondenti al previgente art. 635, comma 1 c.p., gli articoli 3 e
4, n. 1, lettera c), del decreto legislativo 15 gennaio 2016,  n.  7,
stabiliscono ora che «soggiace alla  sanzione  pecuniaria  civile  da
euro cento a euro ottomila  chi,  distrugge,  disperde,  deteriora  o
rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui
fuori dai casi previsti dall'art. 635 del Codice penale»: 
    L'art. 639, comma  1  c.p.  e'  invece  rimasto  invariato.  Esso
infatti continua a prevedere che e' punito in sede penale  colui  che
deturpa o imbratta una cosa mobile altrui, sebbene chi la distrugga o
la disperda o la renda inservibile risponda  esclusivamente  in  sede
civile. 
    Piu' in particolare, il  quadro  normativo  vigente  puo'  essere
cosi' riassunto: 
        1. chi, senza esercitare violenza alla persona o  minaccia  e
se il fatto non e' commesso in occasione  di  manifestazioni  che  si
svolgono in luogo  pubblico  o  aperto  al  pubblico  o  del  delitto
previsto dall'art. 331,  danneggia  cose  mobili  o  immobili  altrui
soggiace alla  sanzione  pecuniaria  civile  da  euro  cento  a  euro
ottomila (articoli 3 e 4 del decreto legislativo 15 gennaio 2016,  n.
7); 
        2. chi, esercitando violenza o minaccia alla  persona  ovvero
in occasione di manifestazioni che si svolgono in  luogo  pubblico  o
aperto al pubblico o del delitto previsto  dall'art.  331,  danneggia
cose mobili o immobili altrui e' punito con la reclusione da sei mesi
a tre anni (art. 635, comma 1 c.p.); 
        3. chi, fuori dai casi  previsti  dall'art.  635,  deturpa  o
imbratta cose mobili altrui e' punito con la multa fino  a  103  euro
(art. 639, comma 1 c.p.); 
        4. chi, fuori dai casi  previsti  dall'art.  635,  deturpa  o
imbratta beni immobili o mezzi di trasporto pubblici  o  privati,  e'
punito con la reclusione da uno a sei mesi o con la multa  da  300  a
1.000 euro (art. 639, comma 2 c.p.). 
    Per quanto riguarda la distinzione tra  i  reati  previsti  dagli
articoli 635  e  639  c.p.,  la  giurisprudenza  di  legittimita'  ha
chiarito che «il reato di danneggiamento di cui all'art. 635 c.p.  si
distingue  da  quello  di  deturpamento  o   imbrattamento   previsto
dall'art. 639 c.p., in quanto  il  primo  produce  una  modificazione
della cosa altrui che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore  o
ne  impedisce  anche  parzialmente  l'uso,  dando  cosi'  luogo  alla
necessita' di un  intervento  ripristinatorio  dell'essenza  e  della
funzionalita' della  cosa  stessa  mentre  il  secondo  produce  solo
un'alterazione temporanea e superficiale della  res  aliena,  il  cui
aspetto originario, quale che sia la spesa da affrontare, e' comunque
facilmente reintegrabile» (Cass., sez. V, sentenza n.  38574  del  21
maggio 2014. 
    Tale orientamento  trova  espressa  conferma  nella  clausola  di
riserva presente  nell'art.  639  c.p.  («fuori  dai  casi  preveduti
dall'art. 635»), da cui si ricava, che il reato  di  «deturpamento  e
imbrattamento di cose altrui» e' sussidiario del rispetto a quello di
«danneggiamento». 
    Come noto, il principio di sussidiarieta' si fonda su un rapporto
gerarchico fra norme che  tutelano  il  medesimo  bene  giuridico  da
aggressioni in rapporto di progressione. 
    Una norma e' quindi sussidiaria rispetto ad un'altra, considerata
norma principale, quando quest'ultima punisce un grado di offesa piu'
elevato allo stesso bene protetto dalla prima. Tenuto conto  di  tali
premesse, e' agevole constatare che gli  articoli  639  e  635  c.p.,
sanzionano   aggressioni   di   intensita'   crescente   al   diritto
all'integrita'  della  cosa  nella   sua   sostanza   e   nella   sua
utilizzabilita'. 
    L'art. 635, infatti, e' la norma principale, atteso  che  reprime
condotte  che  incidono  sulla  cosa  altrui  diminuendone  in   modo
apprezzabile il valore o impedendone l'uso, mentre l'art. 639  e'  la
norma sussidiaria in quanto preserva il medesimo  bene  giuridico  da
offese  di  minore  intensita',  quali  l'alterazione  temporanea   o
superficiale  della  res  il  cui  aspetto  originario  e'   comunque
facilmente reintegrabile. 
    A seguito dell'entrata  in  vigore  del  decreto  legislativo  15
gennaio 2016, n. 7, la norma che  punisce  offese  al  patrimonio  di
minore intensita' (vale a dire l'art. 639, comma 1 c.p.)  costituisce
tuttora reato, mentre la norma che reprime offese  al  patrimonio  di
maggiore intensita' (vale a dire gli articoli 3 e 4, n. 1 lettera c),
del decreto  legislativo  15  gennaio  2016,  n.  7)  costituisce  un
illecito civile punito con sanzioni di carattere pecuniario. 
    In definitiva, a seguito del  citato  intervento  normativo,  una
norma sanziona in modo meno grave  condotte  maggiormente  offensive,
mentre l'altra,  in  modo  del  tutto  irragionevole,  sanziona  piu'
gravemente  condotte  meno  offensive  del  medesimo  bene  giuridico
tutelato dall'ordinamento giuridico. 
    Il  contrasto  di  tale  quadro  normativo  con  l'art.  3  della
Costituzione sorge allorche' si consideri  il  principio  consolidato
della   giurisprudenza   costituzionale   secondo   il    quale    la
discrezionalita' di cui gode il legislatore nel delineare il  sistema
sanzionatorio trova il  limite  della  manifesta  irragionevolezza  e
dell'arbitrio, come avviene nel caso di sperequazioni tra fattispecie
omogenee non sorrette da alcuna ragionevole giustificazione (sentenze
della Corte costituzionale n. 81 del 2014, n. 68 del 2012, n. 161 del
2009, n. 324 del 2008). 
    E' dunque certamente irragionevole ed arbitraria la decisione  di
sanzionare piu' severamente le condotte che cagionano un'offesa  meno
grave (deturpare e imbrattare) rispetto a quelle che pregiudicano  il
medesimo  bene  giuridico  provocando   un   nocumento   maggiormente
significativo  (distruggere,  disperdere,  deteriorare,  rendere,  in
tutto o in parte, inservibile). 
    Alla  luce  di  tali  considerazioni,   non   e'   manifestamente
infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 639,  comma  1,  del  codice
penale  nella  parte  in  cui,  sotto  la  rubrica  «Deturpamento   e
imbrattamento di cose altrui» prevede che «Chiunque, fuori  dei  casi
preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili altrui e'
punito, a querela della persona offesa, con  la  multa  fino  a  euro
103», anziche' la sanzione pecuniaria civile da  euro  cento  a  euro
ottomila, prevista dall'art. 4, comma 1 del  decreto  legislativo  n.
7/2016 nei confronti di colui che «distrugge, disperde,  deteriora  o
rende, in tutto o  in  parte,  inservibili  cose  mobili  o  immobili
altrui, al di fuori dei casi  di  cui  agli  articoli  635,  635-bis,
635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale».